Statuto della Federazione Ticinese di Apicoltura – Sezione Vallemaggia
A/DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Denominazione
Si è costituita ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS un’associazione denominata
FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA – SEZIONE VALLEMAGGIA
con sede al domicilio del presidente in carica.
Art. 2 Affiliazione
La FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA – SEZIONE VALLEMAGGIA è affiliata alla FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA (FTA).
Art. 3 Natura
L’associazione è apolitica e aconfessionale.
Art. 4 Scopo
L’associazione ha lo scopo di riunire tutti gli apicoltori residenti o operanti nel suo raggio d’azione. Essa sviluppa la solidarietà fra gli apicoltori, difende i loro interessi e promuove la continuità dell’apicoltura, impegnandosi a preservare il suo patrimonio storico e culturale e incoraggiandone lo sviluppo e il progresso con tecniche comprovate in armonia con le capacità dell’ambiente.
L’associazione stimola il senso etico dei propri associati e favorisce la produzione di prodotti dell’alveare di qualità nella Vallemaggia, propagandone l’immagine.
L’associazione si preoccupa inoltre di mantenere buoni rapporti con le autorità comunali e cantonali, con la FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA (FTA), con le sezioni cantonali, con il Servizio Sanitario Apistico (SSA) di Apiservice, con gli ispettori degli apiari e con l’Ufficio Veterinario Cantonale.
Per conseguire il suo scopo l’ associazione:
a) divulga un’apicoltura etica e razionale, basata sulle buone pratiche apistiche, mediante conferenze, corsi teorici e pratici, visite agli apiari, contatti con associazioni apistiche locali, nazionali ed estere;
b) difende e promuove gli habitat naturali, assicura e preserva le basi per uno sviluppo sostenibile, favorisce la biodiversità nel territorio a vantaggio degli insetti pronubi;
c) essa ha inoltre per scopo di suscitare e mantenere vivo fra gli apicoltori lo spirito associativo con lo scopo di migliorare la comunicazione e lo scambio di esperienze sui temi dell’apicoltura in generale;
d) promuove e difende la produzione e il commercio di prodotti dell’alveare locali e confezionati nella nostra regione, applicando le buone pratiche apistiche, nel completo rispetto dell’ape, dell’ambiente e a tutela di tutti i consumatori.
e) promuove l’allevamento locale di api regine, la produzione locale di nuclei e la compravendita di api all’interno della sezione.
f) informa sull’apicoltura e le attività societarie tramite la rivista “L’Ape” o sul sito www.apicoltura.ch della FTA;
g) sostiene l’acquisto in comune di materiale e utensili apistici;
h) discute intorno ad esperienze fatte dai singoli apicoltori sulla vita delle api, sulle diverse tecniche di allevamento e sulla conduzione dell’apiario;
i) l’Associazione, attraverso il monitoraggio e le segnalazioni dei propri soci, controlla che all’interno del proprio territorio non avvengano invasioni o insediamenti incontrollati.
j) sostiene e promuove un’apicoltura distribuita in modo capillare sul territorio e difende principalmente un equo sfruttamento delle risorse pollinifere e nettarifere della zona evitando un eccessivo assembramento di alveari.
k) sostiene la pratica della transumanza degli alveari dei soci all’interno del territorio della sezione.
l) favorisce la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi complessi o di progetti d’interesse sezionale o cantonale.
Art. 5 Appartenenza ad altri enti
Per il perseguimento delle proprie finalità, essa potrà aderire ad altri enti, associazioni o federazioni di associazioni.
Art. 6 Raggio d’attività e organo ufficiale
L’associazione opera su tutto il territorio, del Distretto di Vallemaggia.
Le informazioni di carattere generale che vincolano gli associati, possono essere pubblicate sulla rivista “L’Ape” oppure sul sito della FTA www.apicoltura.ch
B/SOCI
Art. 7 Condizioni di ammissione
Possono diventare soci dell’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che adempiono i doveri sociali e che pagano regolarmente la tassa sociale annuale.
La tassa sociale annuale viene stabilita dall’Assemblea dei soci.
Art. 8 Categorie di soci
I soci si distinguono in due categorie e meglio:
a) soci attivi Federazione Ticinese Di Apicoltura – Sezione Vallemaggia
b) soci sostenitori
Art. 9 Soci attivi Federazione Ticinese di Apicoltura – Sezione Vallemaggia
I soci attivi Federazione Ticinese di Apicoltura – Sezione Vallemaggia sono i possessori di alveari registrati con targa che dopo aver versato la tassa sociale annuale alla FTA sono attribuiti alla Sezione Vallemaggia.
Art. 10 Soci sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che per simpatia nei confronti dell’apicoltura o a seguito di relazioni particolari, versano un contributo pari almeno alla tassa sociale.
I soci sostenitori non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali nell’associazione.
Art. 11 Ammissione, diritti e doveri dei soci
La qualità di socio viene conferita, mediante il pagamento della tassa sociale.
Tutti i soci attivi hanno gli stessi diritti e doveri, riservate le eccezioni derivanti dalla legge o dal presente statuto.
I soci devono rispettare lo statuto dell’associazione e hanno l’obbligo di osservare le norme e i regolamenti emanati dalla stessa.
Art. 12 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con:
a) le dimissioni: le dimissioni sono ritenute valide se presentate per iscritto al Comitato della FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA – SEZIONE VALLEMAGGIA, entro il 31 dicembre dell’anno in corso; per i soci attivi valgono pure le dimissioni presentate alla FTA;
b) il decesso;
c) l’esclusione: il socio che viola lo statuto o pregiudica altrimenti gli interessi dell’associazione e si comporta in maniera palesemente non etica nei confronti di altri soci o dell’attività apistica medesima, può essere escluso per decisione dell’Assemblea dei soci per maggioranza semplice;
d) il mancato pagamento del contributo sociale annuo alla Sezione e per i soci attivi anche quello alla FTA.
Art. 13 Responsabilità
I soci non rispondono personalmente degli impegni dell’associazione; gli stessi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
C/ORGANIZZAZIONE
Art. 14 Organi
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato sezionale;
c) la Commissione di revisione.
D/ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15 Composizione
L’Assemblea dei soci si compone di tutti i membri paganti presenti della Sezione.
Essa nomina il presidente del giorno, che dirige i lavori assembleari e gli scrutatori.
Il segretario sezionale redige il verbale.
Art. 16 Convocazione ordinaria dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Comitato sezionale per mezzo corriere postale o E-mail /posta elettronica almeno due settimane prima della data dell’assemblea e, di regola, almeno due settimane prima dell’Assemblea FTA, inoltre entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.
L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il verbale della precedente assemblea e i conti annuali con il rapporto dei revisori, e , in caso di revisione dello statuto, il tenore delle modifiche proposte.
Art. 17 Convocazione straordinaria dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria quando il Comitato della Sezione lo giudica necessario oppure quando almeno un quinto dei soci ne fanno richiesta per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro sei settimane dalla notifica di richiesta.
Art. 18 Diritto di voto e d’elezione nell’Assemblea
I soci e i membri del Comitato hanno diritto di voto e d’elezione nell’Assemblea.
In caso di parità di voti decide il presidente dell’Assemblea.
Art. 19 Validità delle decisioni dell’Assemblea
Le decisioni dell’Assemblea sono valide se la stessa è stata convocata regolarmente.
Art. 20 Proposte dei soci
I soci aventi diritto di voto possono inoltrare al Comitato della Sezione, sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea, delle proposte scritte, affinché possano essere inserite sull’ordine del giorno. Vale il timbro postale o la data dell’invio per E-mail
Art. 21 Decisioni
L’Assemblea prende le sue decisioni per alzata di mano, qualora il presidente dell’assemblea o un terzo dei soci presenti non proponga un sistema diverso.
Per la decisione finale fa stato la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, ad eccezione delle decisioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento della società, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti decide il presidente dell’assemblea.
Quando il presidente dell’assemblea lo giudica opportuno o se un terzo dei soci presenti lo richieda, le votazioni si eseguono a scrutinio segreto.
Art. 22 Competenze
Le competenze dell’Assemblea sono le seguenti:
a) approvare il verbale dell’ultima Assemblea;
b) approvare il rapporto di gestione e il rendiconto d’esercizio;
c) scaricare il Comitato;
d) modificare lo statuto;
e) nominare i membri del Comitato;
f) nominare i delegati all’Assemblea dei Delegati FTA;
g) proporre modifiche statutarie o altre questioni da sottoporre all’AD, le quali sono da presentare entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
h) nominare i membri della Commissione di revisione;
i) decidere sull’ammontare del contributo sociale annuo;
j) autorizzare il Comitato a contrarre spese straordinarie e a stare in lite;
k) onorare i soci anziani apicoltori;
l) decidere, in modo inappellabile, in merito all’esclusione definitiva di soci;
m) stabilire la località per la successiva assemblea.
E/COMITATO
Art. 23 Composizione e compiti
Il Comitato è composto da almeno tre membri:
Il Comitato nomina al proprio interno il presidente dell’associazione, il vicepresidente e la funzione di segretario-cassiere.
Al Comitato spetta il compito di garantire l’amministrazione ordinaria, adempiere le mansioni conferitele dall’Assemblea, sbrigare gli affari di particolare urgenza.
La durata del mandato del presidente dell’associazione e degli altri membri del Comitato è di quattro anni. Essi sono sempre rieleggibili.
Art. 24 Decisioni
Il Comitato prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti.
In caso di parità il presidente, e in sua vece il vicepresidente, hanno voto decisivo.
I membri non possono astenersi dal voto.
Art. 25 Sedute
Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri.
Il segretario redige il verbale e, in caso di suo impedimento, un membro del Comitato.
Art. 26 Attribuzioni
Le attribuzioni del Comitato sono le seguenti:
a) dirigere e sorvegliare gli affari dell’associazione;
b) convocare l’Assemblea con il suo ordine del giorno;
c) allestire i rapporti annuali e i conti d’esercizio con i loro bilanci;
d) tenere aggiornati i registri e l’elenco dei soci;
e) eseguire le decisioni assembleari;
f) promulgare ed elaborare i regolamenti e le ordinanze interne;
g) decidere sull’uso e sul collocamento del patrimonio;
h) stabilire le eventuali quote straordinarie;
i) costituire delle commissioni speciali e nominare i loro membri;
j) stabilire obiettivi e il sostegno finanziario per i vari progetti, monitorare gli stessi obiettivi e fungere da organo di controllo;
k) stabilire le indennità per i membri del Comitato stesso, gli incaricati speciali e i membri delle commissioni.
l) approvare i regolamenti e le ordinanze interne;
m) interviene in caso di problematiche legate alla pratica apistica, compreso il commercio dei prodotti.
Art. 27 Rappresentanza e firma
Il Comitato rappresenta l’Associazione in giudizio e nei suoi rapporti con terzi.
Sono autorizzati a firmare collettivamente a due il presidente dell’associazione con il segretario e/o cassiere; in caso d’impedimento, il vicepresidente con il segretario e/o cassiere.
In materia finanziaria sono autorizzati a firmare collettivamente il presidente e il vicepresidente dell’associazione con il cassiere.
F/LA COMMISSIONE DI REVISIONE
Art. 28 Composizione e compiti della Commissione di revisione
La Commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente.
Ogni membro rimane in carica due anni.
Di regola, il supplente diventa membro della Commissione l’anno successivo, per cui l’Assemblea nomina ogni anno un nuovo supplente.
La Commissione di revisione esercita una sorveglianza generale sulla gestione dell’Associazione, esamina il rendiconto d’esercizio, presentando un rapporto scritto all’indirizzo dell’Assemblea ordinaria.
G/DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Modifiche dello statuto
Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei soci presenti all’Assemblea.
Art. 30 Scioglimento dell’associazione
Per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria è convocata appositamente e con un’unica trattanda denominata «scioglimento».
In caso di scioglimento l’assemblea deciderà a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti all’Assemblea circa la devoluzione del patrimonio sociale.
In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito fra i soci.
Un eventuale avanzo netto dalla liquidazione dopo l’estinzione dei debiti dell’associazione sarà da devolvere ad un’istituzione affine senza scopo di lucro.
Art. 31 Norme suppletorie ed entrata in vigore
Per tutto quanto non previsto dallo statuto fanno stato gli artt. 60 e segg. CCS.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale costitutiva di data odierna.
Luogo e data: Maggia 30 aprile 2022
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Il Presidente: Corrado FILIPPINI Il Segretario: Antonio GUGLIELMETTI
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Per approvazione da parte della FEDERAZIONE TICINESE APICOLTORI (FTA) con sede a Coldrerio.
Luogo e data: Maggia 30 aprile 2022
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Il Presidente: Davide CONCONI La Vicepresidente: Lella MARTI